sabato 17 dicembre 2011

Buon Natale e Sereno Anno Nuovo




*
Il
TAB
Augura a Tutti

Un Buon Natale,

un Sereno Anno Nuovo
Ma soprattutto tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto,

Buon Vento
a Tutti
!
!
!
!!!







Sezione Vela
Luca 3664131599 
Guido 3357216358


mercoledì 14 dicembre 2011

Commenti semiseri alla "tassa di stazionamento"



Vediamo esattamente qual è il testo che riguarda questa famigerata tassa, riprendo da Fare Vela:
http://www.farevela.net/2011/12/05/torna-la-tassa-di-stazionamento-approvata-in-manovra-economica-preoccupazione-nella-nautica-italiana/

Posto qui di seguito un simpatico commento postato da Luca Villani sulla mailing-list di Velista:

Andiamo per ordine, il testo e un po' di commenti, anche se prima scrivo la mia impressione, e cioè chi l'ha scritta conosce *bene* il settore nautico:

3. (imbarcazioni) Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unità con scafo da 10,01 a 12 metri;
b) euro 8 per le unità con scafo da 12,01 a 14 metri;
c) euro 10 per le unità con scafo da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unità con scafo da 17,01 a 24 metri;
e) euro 90 per le unità con scafo da 24,01 a 34 metri;
f) euro 207 per le unità con scafo da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unità con scafo da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unità con scafo da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unità con scafo superiore a 64 metri.

Se hai una automobile ci paghi delle tasse, se hai una casa ci paghi
delle tasse, se hai un terreno ci paghi delle tasse, ecc...
Se hai una barca, ora ci paghi delle tasse, sporco evasore.



E come diceva la mitica Giusy, nota mondana ferrarese, "più ce l'hai lungo più paghi". Si inizia da 10 metri (di meno non si paga), si paga se si è in acque italiane, sia in navigazione che all'ancora che in porto.
Si, anche al gavitello 
Si, anche nelle acque interne, non ci provare, ci abbiamo già pensato.


4. La tassa di cui al comma 3 è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate
esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e della Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario.
Se la barca è a vela oppure se è a motore *e* è più corta di 12 metri *e* serve davvero ma serve davvero (se abiti in Laguna Veneta, o sulle isole minori, ecc...) allora paghi solo la metà.
Ma non è il tuo caso, tu devi pagare.

5. Gli importi indicati nel commi 3 e quelli conseguenti al comma 4 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto. Tali periodi decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.
Più la tua barca è vecchia, meno paghi. Barbone.


6. La tassa di cui al comma 3 non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a
quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui al medesimo comma 4 che si trovino in un’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
Alcune esenzioni, fra le quali le barche in rimessaggio a terra *dimostrabile* con fattura, e tanti saluti al nero dei rimessaggi a terra, sporco evasore, tu e il gestore del rimessaggio, due piccioni con una fava, questo comma ci è venuto particolarmente bene.
Ripeto, trema, evasore.




7. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 3 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
Altre esenzioni, legate all'ambiente medico.
No, se dipingi una croce rossa sulla fiancata non vale, *tu* devi pagare.


8. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
Niente manini o dichiarazioni strane, la barca si misura secondo una precisa norma ISO.
Falsario oltre che evasore, lo sapevamo, abbiamo scritto appositamente il comma 8 così non ci provi neppure e ti salviamo l'anima.
Abbiamo detto anima, non portafoglio.



9. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 3 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 1 affluisce all’entrata del bilancio dello Stato 
Hai una barca con un leasing?
Paghi tu, non la finanziaria.
Hai l'usufrutto di una barca?
Paghi sempre tu.
Insomma, paghi.Vanno bene anche carta di credito, bancomat, bonifici, ecc..., la soglia massima di 1000 Euro per i pagamenti in contanti l'abbiamo messa noi, non siamo così stupidi...



10. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 3 è esibita dal comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle Dogane ovvero all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.
Vuoi pagare meno il carburante, quando si può? Devi dimostrare di aver pagato la tassa di stazionamento.
Altrimenti lo paghi per intero, che se hai una barca a vela anche anche, ma se ce l'hai a motore sono bei salassi per te e maggiori accise per noi.


11. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dal presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l’accertamento delle stesse. 
Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi;
per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. 
Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell’ imposta e  della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le
controversie concernenti l’imposta di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Non credere che solo la Guardia Costiera possa controllare, e non credere neppure che i controlli siano fatti solo in mare, dacci retta, prima o poi ti becchiamo quindi ti conviene pagare.


12. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta.
E se ti becchiamo, paghi il triplo o il quadruplo di quello che dovevi pagare.


Ora, ribadisco: secondo me questo testo è stato scritto da qualcuno che conosce *bene* il settore, e non è neppure tanto penalizzante, effettivamente barche al di sotto dei 10 metri non pagano nulla, oltre i
10 metri c'è una certa gradualità.
Ovviamente non viene fatta distinzione fra un Moody o un Bavaria di pari lunghezza, probabilmente diventava troppo complicato farlo, già ci sono casini immani sulle rendite catastali per gli immobili figuriamoci se ci
si doveva infilare nella definizione di un valore commerciale di una barca usata a scopo tassazione...

Ora facciamo l'esempio di un bel First 36.7 del 2003.

E` lungo 10.98 metri quindi scaglione a) del comma 3 ossia 5 Euro al giorno, diminuiti del 50% perché imbarcazione a vela come da comma 4 ossia 2,5 Euro al giorno, diminuiti del 15% perché sono passati 5 anni
dalla data di costruzione come da comma 5, alla fine sono 2,125 Euro al giorno per un totale di 775,625 Euro annui. Arrotondiamo per eccesso, via, facciamo 776 Euro all'anno.
Capisco che pagare rompe sempre le balle, però non è la mazzata che si ipotizzava.



In definitiva, piccolo è bello, e ricordatevi che fino a non tanti anni fa, un 33 piedi era la barca "grande" con la quale si andava in crociera in Egeo, nel regno del meltemi.
E con la quale inglesi e francesi facevano il giro del mondo.


Che ne pensate?
Il mio primo commento è che per fortuna siamo Velisti e "Natantisti" stiamo sotto i 10 metri e per questa volta l'abbiamo scampata bella!!!